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  Ufficio d’Ambito di Lecco – Azienda Speciale

Ufficio d’Ambito di Lecco

ATO LECCO » Servizio Idrico Integrato » Raccolta dati qualità tecnica

 

 

LIVELLI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO EROGATO

 

 

Livelli di qualita’ tecnica

L’ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, richiede ai gestori del servizio idrico di raccogliere e fornire dati e informazioni dettagliati sulla qualità tecnica del loro operato. L’Ufficio d’Ambito ha quindi il compito di verificare, validare e trasmettere all’autorità tali informazioni. L’attività è disciplinata dalla deliberazione 27 dicembre 2017 917/2017/R/idr, integrata con le modifiche apportate con le deliberazioni 609/2021/R/IDR, 639/2021/R/IDR, 637/2023/R/IDR e 595/2024/R/IDR.

L’obiettivo è garantire che il servizio idrico integrato sia erogato con elevati standard di qualità, monitorando le prestazioni dei gestori e promuovendo il miglioramento continuo. L’attività prevede infatti anche un meccanismo di premialità e penalità sulla base dei risultati ottenuti.

Di seguito è disponibile la tabella con i valori di ciascun macro-indicatore della RQTI 2025, riferiti all’annualità 2024, e la PDF Relazione di accompagnamento predisposta per la medesima raccolta dati.

 

 

 

 

 

 

Livelli di qualita’ contrattuale 

Con la delibera 655/2015/R/idr l’ARERA ha disciplinato la regolazione della qualità contrattuale del Servizio con cui sono definiti i livelli e gli obiettivi di qualità contrattuale, mediante l’individuazione di indicatori consistenti in tempi massimi e standard minimi di qualità, omogenei sul territorio nazionale, per le prestazioni da assicurare ai clienti.

A questo link si può consultare il grado di rispetto di tali Livelli di Qualità, relativamente all’anno 2024, per il territorio servito nella Provincia di Lecco. In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità di cui sopra, è prevista la corresponsione al cliente, in occasione della prima fatturazione utile (comunque massimo entro 180 giorni solari), di un indennizzo automatico base pari a 30,00 (trenta/00) euro, che può raddoppiare o triplicare in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione.